Art.  8.
(Norma transitoria).

      1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 4 ed esclusivamente per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UNPLI e le associazioni pro loco ad essa associate usufruiscono del trattamento giuridico e fiscale di cui all'articolo 5.